Ben consapevoli che le opinioni e le credenze degli uomini non dipendono dalla loro volontà, ma seguono involontariamente le prove proposte alle loro menti; che Dio Onnipotente ha creato la mente libera, e manifestò la sua suprema volontà che essa debba restare libera rendendola del tutto insensibile di moderazione; che tutti i tentativi di influenzarla con pene temporali, o detenzioni, o interdizioni civili, tendono solo a generare abitudini di ipocrisia e meschinità, e sono una partenza dal piano del santo autore della nostra religione, che essendo il signore sia del corpo e mente, ma ha scelto di non propagarlo con coercizioni su entrambi, come era in suo potere onnipotente di fare, ma di esaltarlo con il suo influsso sulla sola ragione; che la presunzione empia di legislatura e governo, civile nonché ecclesiastico, che, essendo essi stessi uomini fallibili e non ispirati, hanno assunto il dominio sulla fede degli altri, la creazione di le proprie opinioni e modi di pensare come l'unico vero e infallibile, e come tale cercando di imporle agli altri, s'è stabilito e mantenuto false religioni sulla maggior parte del mondo e per tutti i tempi:
- che costringere un uomo a fornire contributi in denaro per la propagazione di opinioni che egli non crede e aborrisce, è peccaminoso e tirannico;
- ... che i nostri diritti civili non hanno alcuna dipendenza dalle nostre opinioni religiose, non più di quanto le nostre opinioni in fisica o geometria;
- e quindi la proscrizione qualsiasi cittadino come indegni della fiducia del pubblico per la posa su di lui una incapacità di essere chiamato a uffici di fiducia o emolumento, a meno che non professano o rinunciare a questa o quella religione parere, lo sta privando imprudentemente di quei privilegi e vantaggi ai quali, in comune con i suoi concittadini, ha un diritto naturale;
- che tende anche a corrompere i principi di quella stessa religione si intende favorire, corrompendo con un monopolio di onori mondani e emolumerits, coloro che esternamente professare e conformarsi ad essa;
- che anche se in effetti si tratta di criminali che non resistono questa tentazione, ma non sono quelli innocenti che gettare le esche a loro modo; che le opinioni degli uomini non sono oggetto di governo civile, e non sotto la sua giurisdizione;
- che a soffrire il magistrato civile di intromettersi suoi poteri nel campo di opinione e di limitare la professione o la propagazione di principi sulla supposizione di loro tendenza malato è un errore pericoloso, che allo stesso tempo distrugge ogni libertà religiosa, ...
- e, infine, che la verità è grande e prevarrà se lasciato a se stessa; che è l'antagonista adeguato e sufficiente per errore, e non ha nulla da temere dal conflitto se non mediante l'interposizione umano disarmato delle sue armi naturali, argomento libero e il dibattito; errori cessare di essere pericoloso quando è consentito liberamente contraddirli.
Appunti per la legge che stabilisce la libertà religiosa, capitolo 82 (1779).
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